Statuto del Centro di Studi Autonomistici

Art.1

E’ costituita l’Associazione denominata “Centro di studi autonomistici Paolo Dettori”, con sede a Sassari in Via Amendola 5.

Art.2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di contribuire alla presa di coscienza dei valori autonomistici e di operare per la formazione culturale e politica dei giovani, promuovendo iniziative intese a rimuovere gli ostacoli culturali ed economici che oggi si frappongono ad una effettiva partecipazione democratica. Per il raggiungimento di tali fini l’associazione si propone di svolgere ricerche, corsi, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea e di pubblicare una rivista periodica. L’associazione puo’ istituire sedi nei vari centri dalla Sardegna in relazione alle esigenze della propria attività sociale.

Art. 3
Sono organi dell’associazione: l’assemblea dei soci;

  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il collegio dei revisori del conti.

Art. 4
I soci si. distinguono in:

      • fondatori;
      • ordinari;
      • onorari.

Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione.
Sono soci ordinari coloro che, avendone fatto domanda ed avendo i requisiti necessari, vengono ammessi con decisione inappellabile del consiglio direttivo previa presentazione di almeno due soci fondatori, o due soci ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.
Sono soci onorari le persona fisiche e giuridiche che, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, abbiano svolto un’opera di sostegno morale ed economico per la realizzazione dei fini propri della associazione.

Art. 5
L’assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno per discutere i bilanci preventivi e consuntivi, eleggere alla loro scadenza gli organi esecutivi e di controllo, deliberare sul regolamento ad esprimere le direttive di massima per le attività della associazione.
L’assemblea può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta del presidente o del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei soci.

Art.6
Per la validità dell’assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei soci, fondatori ed ordinari, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.7
Il consiglio direttivo è composto da sei soci, dei quali almeno due scelti tra i fondatori, eletti dall’assemblea. Predispone le relazioni sulla attività svolta o da attuare ed i progetti di bilancio relativi, delibera su tutte le questioni che non siano di competenza dell’assemblea, amministra i fondi dell’associazione, approva i programmi di lavoro, determina le condizioni di ammissione dei soci ordinari ed il riconoscimento di quelli onorari.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8
Il presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi, convoca e presiede l’assemblea dei soci e del consiglio direttivo, dei quali cura l’attuazione delle deliberazioni, firmando i relativi atti.
Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 9
Il consiglio direttivo nomina su proposta del presidente il segretario dell’associazione cui compete l’organizzazione degli uffici, la sorveglianza sul loro andamento, la predisposizione dei programmi di lavoro da sottoporre al consiglio e le relative condizioni di attuazione.

Art. 10
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea dei soci, che durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Art. 11
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dalle quote di fondazione e di ammissione dei soci;
b) da liberalità e lasciti;
c) da contributi di enti pubblici e privati.

Art.12
In caso di scioglimento della associazione il relativo patrimonio verrà destinato e devoluto nei modi e con le modalità previste dall’ assemblea dei soci.

Art. 13
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio al le norme del capo terzo del titolo secondo del libro primo del codice civile.